Art. 13
Contributo comunitario
In vigore dal 19 nov 2008
Contributo comunitario
1. Gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario massimo del 75 % a parziale copertura dei costi di realizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento, entro i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.
2. Quando il presente regolamento entra in vigore, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l’assistenza tecnica e a livello di consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole.
3. Per la somma dei costi dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole e dell’indagine sui metodi di produzione agricola, il contributo comunitario non supera i massimali di seguito indicati:
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50 000 EUR rispettivamente per il Lussemburgo e Malta;
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1 000 000 EUR rispettivamente per l’Austria, l’Irlanda e la Lituania;
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2 000 000 EUR rispettivamente per la Bulgaria, la Germania, l’Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;
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3 000 000 EUR rispettivamente per la Grecia, la Spagna e la Francia;
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4 000 000 EUR rispettivamente per l’Italia, la Polonia e la Romania; e
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300 000 EUR rispettivamente per tutti gli altri Stati membri.
4. Per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole i massimali di cui al paragrafo 3 sono ridotti del 50 %.
5. Il contributo finanziario comunitario è finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
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