Art. 13

Contributo comunitario

In vigore dal 19 nov 2008
Contributo comunitario 1.   Gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario massimo del 75 % a parziale copertura dei costi di realizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento, entro i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4. 2.   Quando il presente regolamento entra in vigore, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l’assistenza tecnica e a livello di consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole. 3.   Per la somma dei costi dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole e dell’indagine sui metodi di produzione agricola, il contributo comunitario non supera i massimali di seguito indicati: — 50 000 EUR rispettivamente per il Lussemburgo e Malta; — 1 000 000 EUR rispettivamente per l’Austria, l’Irlanda e la Lituania; — 2 000 000 EUR rispettivamente per la Bulgaria, la Germania, l’Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito; — 3 000 000 EUR rispettivamente per la Grecia, la Spagna e la Francia; — 4 000 000 EUR rispettivamente per l’Italia, la Polonia e la Romania; e — 300 000 EUR rispettivamente per tutti gli altri Stati membri. 4.   Per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole i massimali di cui al paragrafo 3 sono ridotti del 50 %. 5.   Il contributo finanziario comunitario è finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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