Art. 3

Copertura

In vigore dal 19 nov 2008
Copertura 1.   Le indagini previste dal presente regolamento riguardano: a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro; b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è inferiore ad un ettaro, qualora tali aziende producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione superi determinate soglie fisiche. 2.   Gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine superiore ad un ettaro fissano, tuttavia, tale soglia ad un livello tale che siano escluse solo le aziende agricole più piccole che complessivamente rappresentano non più del 2 % del totale della superficie agricola utilizzata escluse le terre comuni e non più del 2 % del numero totale delle unità di bestiame delle aziende. 3.   La copertura riguarda comunque tutte le aziende agricole che raggiungano una delle soglie fisiche di cui all’allegato II.
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