Art. 5

Requisiti di precisione

In vigore dal 19 nov 2008
Requisiti di precisione 1.   Gli Stati membri che effettuano indagini campionarie assicurano che i risultati ponderati dell’indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all’allegato IV. 2.   In casi debitamente motivati la Commissione concede agli Stati membri deroghe ai requisiti di precisione di cui al paragrafo 1 in relazione a regioni specifiche.
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