Art. 4

Fonti dei dati

In vigore dal 19 nov 2008
Fonti dei dati 1.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (13), del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 (14) e dei registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 (15), purché la qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche. Gli Stati membri possono utilizzare anche fonti amministrative connesse alla coltivazione di colture geneticamente modificate e alle misure specifiche per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III. 2.   Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa diversa da quelle indicate al paragrafo 1 ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo alla metodologia del loro utilizzo e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.
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