Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 nov 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge — come attività primaria o secondaria — le attività agricole elencate nell’allegato I all’interno del territorio economico dell’Unione europea;
b)
«unità di bestiame»: un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi. Le unità di bestiame sono definite in base al fabbisogno alimentare delle singole categorie di animali, i cui coefficienti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2;
c)
«indagini campionarie»: le indagini statistiche basate su campionamento casuale stratificato volte a fornire statistiche rappresentative sulle aziende agricole a livello regionale e nazionale. La stratificazione è effettuata per dimensione e tipologia dell’azienda agricola, in modo da garantire che le aziende agricole di dimensioni e tipologie diverse siano adeguatamente rappresentate;
d)
«regione»: l’unità territoriale di livello NUTS 2, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;
e)
«ubicazione dell’azienda»: le coordinate di latitudine e di longitudine nell’arco di cinque minuti che non permettono l’identificazione diretta di una singola azienda. Se nell’ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un’unica azienda agricola, quest’ultima è attribuita ad un’ubicazione vicina che contiene almeno un’altra azienda agricola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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