Art. 12

Rapporti

In vigore dal 19 nov 2008
Rapporti 1.   Gli Stati membri presentano rapporti metodologici nazionali per le indagini oggetto del presente regolamento, che specificano: a) l’organizzazione e la metodologia applicate; b) il livello di precisione delle indagini campionarie contemplate dal presente regolamento; c) la qualità di eventuali fonti amministrative di dati utilizzate; e d) i criteri di inclusione e di esclusione applicati per rispettare gli obblighi in materia di copertura di cui all’. 2.   I rapporti metodologici nazionali sono trasmessi alla Commissione unitamente ai risultati convalidati delle indagini, entro i termini specificati all’, paragrafi 1 e 2. 3.   Oltre ai rapporti metodologici nazionali da presentare al termine di ciascuna indagine, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari che si rivelassero necessarie in relazione all’organizzazione e alla metodologia dell’indagine.
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