Art. 12
Rapporti
In vigore dal 19 nov 2008
Rapporti
1. Gli Stati membri presentano rapporti metodologici nazionali per le indagini oggetto del presente regolamento, che specificano:
a)
l’organizzazione e la metodologia applicate;
b)
il livello di precisione delle indagini campionarie contemplate dal presente regolamento;
c)
la qualità di eventuali fonti amministrative di dati utilizzate; e
d)
i criteri di inclusione e di esclusione applicati per rispettare gli obblighi in materia di copertura di cui all’.
2. I rapporti metodologici nazionali sono trasmessi alla Commissione unitamente ai risultati convalidati delle indagini, entro i termini specificati all’, paragrafi 1 e 2.
3. Oltre ai rapporti metodologici nazionali da presentare al termine di ciascuna indagine, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari che si rivelassero necessarie in relazione all’organizzazione e alla metodologia dell’indagine.
Storico versioni
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