Art. 11

Indagine sui metodi di produzione agricola

In vigore dal 19 nov 2008
Indagine sui metodi di produzione agricola 1.   Gli Stati membri conducono un’indagine sui metodi di produzione agricola utilizzati dalle aziende agricole. Tale indagine può essere condotta sotto forma di indagine campionaria. 2.   In casi debitamente motivati la Commissione può autorizzare uno Stato membro a svolgere l’indagine campionaria mediante l’impiego di distinti sottocampioni. 3.   Gli Stati membri forniscono le informazioni sulle caratteristiche relative ai metodi di produzione agricola elencate nell’allegato V. 4.   Per ciascuna azienda oggetto d’indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d’acqua utilizzato per l’irrigazione nell’azienda (in metri cubi). La stima può essere preparata tramite un modello. 5.   La Commissione fornisce agli Stati membri sostegno metodologico e di altro tipo per predisporre il modello di cui al paragrafo 4. Inoltre, la Commissione promuove la cooperazione e la condivisione di esperienze tra gli Stati membri necessarie per ottenere risultati comparabili. 6.   Una caratteristica per la quale uno Stato membro accerti una prevalenza bassa o pari a zero può essere esclusa dalla raccolta di dati. Nel corso dell’anno civile che precede immediatamente l’anno di effettuazione della rilevazione, detto Stato membro informa la Commissione di qualsiasi decisione di escludere una caratteristica dalla raccolta di dati. 7.   Le definizioni delle caratteristiche sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 8.   Il periodo di riferimento coincide con i periodi di riferimento utilizzati per le caratteristiche di cui all’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole. 9.   I risultati di questa indagine vengono collegati ai dati ottenuti attraverso l’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole a livello delle singole aziende agricole. I dati combinati e convalidati sono trasmessi alla Commissione in formato elettronico entro il 31 dicembre 2012. 10.   La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell’indagine. 11.   I dati sui metodi di produzione agricola non sono utilizzati dalla Commissione per disegni campionari o per la conduzione di rilevazioni dirette.
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