Art. 9
Trasmissione
In vigore dal 19 nov 2008
Trasmissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo 2012 i dati d’indagine convalidati relativi all’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.
2. Per le indagini sulla struttura delle aziende agricole degli anni di indagine 2013 e 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati d’indagine convalidati entro dodici mesi dalla fine dell’anno d’indagine.
3. I dati riguardanti le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III e basati su fonti amministrative possono essere trasmessi separatamente alla Commissione entro diciotto mesi dalla fine dell’anno d’indagine.
4. I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole vengono trasmessi alla Commissione in formato elettronico e sono a livello delle singole aziende agricole.
5. La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell’indagine.
6. I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole non sono utilizzati dalla Commissione per disegni campionari o per la conduzione di rilevazioni dirette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1166:oj#art-9