Art. 9

Trasmissione

In vigore dal 19 nov 2008
Trasmissione 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo 2012 i dati d’indagine convalidati relativi all’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole. 2.   Per le indagini sulla struttura delle aziende agricole degli anni di indagine 2013 e 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati d’indagine convalidati entro dodici mesi dalla fine dell’anno d’indagine. 3.   I dati riguardanti le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III e basati su fonti amministrative possono essere trasmessi separatamente alla Commissione entro diciotto mesi dalla fine dell’anno d’indagine. 4.   I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole vengono trasmessi alla Commissione in formato elettronico e sono a livello delle singole aziende agricole. 5.   La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell’indagine. 6.   I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole non sono utilizzati dalla Commissione per disegni campionari o per la conduzione di rilevazioni dirette.
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