Art. 8

Periodi di riferimento

In vigore dal 19 nov 2008
Periodi di riferimento I periodi di riferimento per le indagini sulla struttura delle aziende agricole negli anni di indagine 2010, 2013 e 2016 sono così definiti: a) per le caratteristiche relative alle superfici di cui all’allegato III, un periodo di 12 mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine; b) per le caratteristiche relative agli allevamenti di cui all’allegato III, un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre dell’anno di indagine; c) per le caratteristiche relative alla manodopera di cui all’allegato III, un periodo di dodici mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine; d) per le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III, un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno dell’indagine.
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Periodi di riferimento (Art. 8 Regolamento (UE) 2008/1166) — Testo vigente | Portale Normativo