Art. 8
Periodi di riferimento
In vigore dal 19 nov 2008
Periodi di riferimento
I periodi di riferimento per le indagini sulla struttura delle aziende agricole negli anni di indagine 2010, 2013 e 2016 sono così definiti:
a)
per le caratteristiche relative alle superfici di cui all’allegato III, un periodo di 12 mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine;
b)
per le caratteristiche relative agli allevamenti di cui all’allegato III, un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre dell’anno di indagine;
c)
per le caratteristiche relative alla manodopera di cui all’allegato III, un periodo di dodici mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine;
d)
per le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III, un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno dell’indagine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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