Art. 7

Monitoraggio e controllo

In vigore dal 18 nov 2008
Monitoraggio e controllo 1.   Fermi restando gli obblighi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri procedono al monitoraggio, al controllo e alla verifica dell’attuazione del programma di ristrutturazione in corso. Per le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri effettuano, prima del pagamento finale, un’ispezione in loco di ciascuno stabilimento e sito di produzione che riceve un finanziamento nell’ambito del programma di ristrutturazione, onde verificare che sussistano tutte le condizioni per l’ottenimento dell’aiuto. In relazione alle misure di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008, tutti gli stabilimenti e i siti di produzione sono ispezionati in loco pertinenti entro tre mesi dalla fine del periodo di un anno di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per verificare il rispetto delle condizioni di cui a tale paragrafo. 2.   Per ciascuna ispezione in loco viene redatta entro un mese una relazione contenente una descrizione esauriente dell’operazione svolta, dei principali risultati emersi e degli ulteriori interventi raccomandati. In particolare, le relazioni di ispezione: a) contengono informazioni relative al beneficiario, al sito di produzione ispezionato e alle persone presenti; b) precisano se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso; c) citano le prescrizioni e le norme oggetto dell’ispezione; d) descrivono la natura e la portata delle verifiche eseguite; e) contengono i risultati emersi; f) precisano gli elementi in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze; g) contengono una valutazione dell’importanza delle inadempienze riscontrate per ciascun elemento, in particolare in termini di gravità, portata, persistenza e antecedenti. Il beneficiario è informato delle eventuali inadempienze rilevate.
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