Art. 6
Condizioni per le domande e i pagamenti
In vigore dal 18 nov 2008
Condizioni per le domande e i pagamenti
1. Per tutte le misure contenute nel programma di ristrutturazione ed elencate all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008 gli Stati membri:
a)
determinano gli elementi che le domande di sostegno devono contenere;
b)
fissano il periodo di presentazione delle domande;
c)
approvano le domande valide e complete in base a criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili entro i limiti dei massimali annui previsti dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;
d)
versano il sostegno ammissibile, o il saldo del finanziamento ammissibile ove sia stato erogato un anticipo, dopo il completamento della misura e l’esecuzione dei controlli di cui all’ del presente regolamento.
2. Per le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri possono versare al beneficiario uno o più anticipi. La somma degli anticipi non supera complessivamente il 75 % delle spese ammissibili.
Il pagamento di un anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’anticipo medesimo.
La cauzione è svincolata una volta completate le misure e svolti i controlli di cui all’.
3. Tutti i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti una particolare domanda sono effettuati entro il 30 giugno del quarto anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma di ristrutturazione fissato dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008. Nel primo anno del primo periodo di programmazione i pagamenti sono effettuati a decorrere dal 16 ottobre 2009.
4. Gli Stati membri fissano le modalità specifiche di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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