Art. 8

Ripetizione dell’indebito

In vigore dal 18 nov 2008
Ripetizione dell’indebito Gli importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati di interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 si applicano mutatis mutandis. L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (5).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1145:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo