Art. 8
Ripetizione dell’indebito
In vigore dal 18 nov 2008
Ripetizione dell’indebito
Gli importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati di interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 si applicano mutatis mutandis.
L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (5).
Storico versioni
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