Art. 9

Sanzioni

In vigore dal 18 nov 2008
Sanzioni 1.   Ove non soddisfi una o più delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto per le misure del programma di ristrutturazione, il beneficiario è tenuto a pagare, a titolo di sanzione, il 10 % dell’importo da recuperare a norma dell’. 2.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario, dopo aver segnalato per iscritto in modo chiaro e tempestivo l’inadempienza all’autorità competente, è in grado di dimostrare, con soddisfazione di quest’ultima, che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore. 3.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti dello Stato membro o di un’altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente individuabile dal beneficiario che abbia agito in buona fede. 4.   Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la sanzione è pari al 30 % dell’importo da recuperare a norma dell’.
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