Art. 11
Contributo comunitario
In vigore dal 18 nov 2008
Contributo comunitario
1. Gli Stati membri decidono, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere nell’ambito della misura di cui all’.
2. Per ciascuno stabilimento di sgranatura, l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 EUR per tonnellata di cotone non sgranato per il quantitativo di cotone trasformato nello stabilimento medesimo, che è stato ammesso a beneficiare del sostegno previsto dal capitolo V del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (6) nella campagna di commercializzazione 2005/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1145:oj#art-11