Art. 11

Contributo comunitario

In vigore dal 18 nov 2008
Contributo comunitario 1.   Gli Stati membri decidono, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere nell’ambito della misura di cui all’. 2.   Per ciascuno stabilimento di sgranatura, l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 EUR per tonnellata di cotone non sgranato per il quantitativo di cotone trasformato nello stabilimento medesimo, che è stato ammesso a beneficiare del sostegno previsto dal capitolo V del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (6) nella campagna di commercializzazione 2005/2006.
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