Art. 13
Spese ammissibili
In vigore dal 18 nov 2008
Spese ammissibili
1. Gli investimenti sovvenzionati rispettano le norme comunitarie che si applicano al tipo di investimento considerato.
2. Le spese ammissibili sono le seguenti:
a)
il miglioramento di beni immobili;
b)
l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.);
c)
le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
3. I costi per lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie a norma dell’ riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali ad essi connessi, precedenti all’uso commerciale dei nuovi processi e tecnologie.
4. I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.
Storico versioni
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