Art. 14

Contributo comunitario

In vigore dal 18 nov 2008
Contributo comunitario 1.   Al contributo comunitario al sostegno di cui all’ si applicano le seguenti intensità massime di aiuto: a) 50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (7); b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza. 2.   Il sostegno non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8). 3.   L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9) si applica mutatis mutandis al sostegno di cui all’.
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Contributo comunitario (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/1145) — Testo vigente | Portale Normativo