Art. 15

Campo di applicazione

In vigore dal 18 nov 2008
Campo di applicazione Il sostegno per la misura di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 637/2008 è concesso: a) per sistemi comunitari di qualità del cotone istituiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (10) o dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (11) o per sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri; b) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di quattro anni. Non sono ammessi a beneficiare del sostegno previsto nella presente sezione i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell’ambito della normativa comunitaria o nazionale.
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Campo di applicazione (Art. 15 Regolamento (UE) 2008/1145) — Testo vigente | Portale Normativo