Art. 15 · Campo di applicazione

Art. 15

Campo di applicazione

In vigore dal 18 nov 2008
Campo di applicazione Il sostegno per la misura di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 637/2008 è concesso: a) per sistemi comunitari di qualità del cotone istituiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (10) o dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (11) o per sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri; b) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di quattro anni. Non sono ammessi a beneficiare del sostegno previsto nella presente sezione i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell’ambito della normativa comunitaria o nazionale.
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