Art. 14 · Contributo comunitario

Art. 14

Contributo comunitario

In vigore dal 18 nov 2008
Contributo comunitario 1.   Al contributo comunitario al sostegno di cui all’ si applicano le seguenti intensità massime di aiuto: a) 50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (7); b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza. 2.   Il sostegno non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8). 3.   L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9) si applica mutatis mutandis al sostegno di cui all’.
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