Art. 4
Relazioni e valutazione
In vigore dal 18 nov 2008
Relazioni e valutazione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del programma di ristrutturazione insieme a ogni nuovo programma di ristrutturazione, eccezion fatta per il primo programma, da presentare nel 2009 a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008.
2. La relazione presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e quella presentata con la comunicazione che richiede la fine del programma, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 637/2008:
a)
elencano e descrivono le misure per le quali è stato concesso il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di ristrutturazione, per ciascuno degli anni del periodo di programmazione in questione;
b)
se del caso, descrivono le eventuali modifiche apportate al programma di ristrutturazione, i loro motivi e le conseguenze per il futuro;
c)
descrivono i risultati conseguiti con ciascuna misura con riferimento agli obiettivi quantificabili fissati nel programma di ristrutturazione;
d)
contengono una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il bilancio complessivo assegnato agli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;
e)
contengono stime delle spese fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di ristrutturazione, nei limiti del bilancio complessivo assegnato agli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;
f)
se del caso, contengono un’analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal programma di ristrutturazione.
3. Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei programmi di ristrutturazione, modificati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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