Art. 3

Modifiche dei programmi di ristrutturazione

In vigore dal 18 nov 2008
Modifiche dei programmi di ristrutturazione Le modifiche dei programmi di ristrutturazione, di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono presentate non più di una volta l’anno. I programmi modificati indicano chiaramente e precisamente le modifiche proposte, i motivi e le conseguenze finanziarie delle medesime e, se del caso, contengono una versione riveduta della tabella finanziaria, conforme al modello riportato nell’allegato del presente regolamento. Le spese derivanti dalle modifiche dei programmi di ristrutturazione sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione del programma riveduto. Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento, da parte della Commissione, del programma di ristrutturazione modificato fino alla data in cui il programma entra in applicazione a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.
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Modifiche dei programmi di ristrutturazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1145) — Testo vigente | Portale Normativo