Art. 2
Contenuto dei programmi di ristrutturazione
In vigore dal 18 nov 2008
Contenuto dei programmi di ristrutturazione
I programmi di ristrutturazione presentati dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono costituiti dagli elementi seguenti:
a)
una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
b)
i risultati delle consultazioni svolte a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008;
c)
una valutazione dell’impatto tecnico, economico, ambientale e sociale atteso;
d)
una descrizione degli stabilimenti di sgranatura presenti nello Stato membro e dell’uso fatto della relativa capacità dal 2005, ove il programma di ristrutturazione comprenda le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008;
e)
uno scadenzario di attuazione per ciascuna delle misure;
f)
una tabella finanziaria generale, conforme al modello riportato nell’allegato del presente regolamento, indicante le risorse da stanziare e la prevista ripartizione delle medesime tra le misure, nei limiti della dotazione di bilancio fissata all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;
g)
i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione della pertinente misura del programma di ristrutturazione e le disposizioni adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi;
h)
la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l’attuazione del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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