Art. 2

Contenuto dei programmi di ristrutturazione

In vigore dal 18 nov 2008
Contenuto dei programmi di ristrutturazione I programmi di ristrutturazione presentati dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono costituiti dagli elementi seguenti: a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi; b) i risultati delle consultazioni svolte a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008; c) una valutazione dell’impatto tecnico, economico, ambientale e sociale atteso; d) una descrizione degli stabilimenti di sgranatura presenti nello Stato membro e dell’uso fatto della relativa capacità dal 2005, ove il programma di ristrutturazione comprenda le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008; e) uno scadenzario di attuazione per ciascuna delle misure; f) una tabella finanziaria generale, conforme al modello riportato nell’allegato del presente regolamento, indicante le risorse da stanziare e la prevista ripartizione delle medesime tra le misure, nei limiti della dotazione di bilancio fissata all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008; g) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione della pertinente misura del programma di ristrutturazione e le disposizioni adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi; h) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l’attuazione del programma.
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