Art. 5

Accesso del pubblico alle informazioni sui programmi di ristrutturazione

In vigore dal 18 nov 2008
Accesso del pubblico alle informazioni sui programmi di ristrutturazione Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su un sito web il programma di ristrutturazione, le relative modifiche, la relazione sull’attuazione del programma e la normativa nazionale completa relativa al programma.
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