Art. 16

Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen

In vigore dal 24 ott 2008
Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen Le disposizioni della convenzione Schengen sono modificate come segue: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 92 bis 1.   Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio (*1) e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio (*2) e sulla base delle definizioni dell’ di tale regolamento, l’architettura tecnica del sistema d’informazione Schengen può essere completata da: a) un sistema centrale supplementare composto di: — un’unità di supporto tecnico (SIS II centrale) con sede in Francia e un SIS II centrale di riserva con sede in Austria, contenenti la banca dati del SIS II e un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS), — una connessione tecnica fra il C.SIS e il SIS II centrale tramite il convertitore che consente la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale; b) un sistema nazionale (N.SIS II) consistente nei sistemi di dati nazionali, che comunica con il SIS II centrale; c) un’infrastruttura di comunicazione fra il SIS II centrale e l’N.SIS II collegata all’NI-SIS. 2.   L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della presente convenzione, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale. 3.   La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri. 4.   Nell’eventualità che gli Stati membri sostituiscano la rispettiva sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui alla decisione 2008/839/GAI e all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1104/2008. 5.   Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati SIS, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II. 6.   La Francia, responsabile dell’unità di supporto tecnico, gli altri Stati membri e la Commissione cooperano affinché le interrogazioni degli archivi di dati dell’N.SIS II o della banca dati del SIS II producano risultati equivalenti alle interrogazioni degli archivi di dati delle sezioni nazionali di cui all’articolo 92, paragrafo 2. (*1)   GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1." (*2)   GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.»;" 2) all’articolo 119, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d’informazione Schengen con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività connesse ai compiti attribuiti alla Francia in applicazione della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008.»; 3) all’articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen e dei compiti attribuiti ai sistemi nazionali in conformità della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008 sono sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro.»
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