Art. 10

Architettura provvisoria per la migrazione

In vigore dal 24 ott 2008
Architettura provvisoria per la migrazione 1.   È installata un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale. 2.   La Commissione fornisce un convertitore, il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte dell’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. 3.   Il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale. 4.   La Commissione verifica la comunicazione tra il SIS II centrale e il convertitore. 5.   La Francia verifica la comunicazione tra il C.SIS e il convertitore. 6.   La Commissione e la Francia verificano la comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore. 7.   La Francia, insieme alla Commissione, connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore. 8.   La Commissione, insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria per la migrazione del SIS nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla Commissione. 9.   La Francia mette a disposizione, se necessario, dati ai fini dei test.
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