Art. 10
Architettura provvisoria per la migrazione
In vigore dal 24 ott 2008
Architettura provvisoria per la migrazione
1. È installata un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale.
2. La Commissione fornisce un convertitore, il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte dell’architettura provvisoria per la migrazione del SIS.
3. Il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.
4. La Commissione verifica la comunicazione tra il SIS II centrale e il convertitore.
5. La Francia verifica la comunicazione tra il C.SIS e il convertitore.
6. La Commissione e la Francia verificano la comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore.
7. La Francia, insieme alla Commissione, connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore.
8. La Commissione, insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria per la migrazione del SIS nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla Commissione.
9. La Francia mette a disposizione, se necessario, dati ai fini dei test.
Storico versioni
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