Art. 8

Test globale

In vigore dal 24 ott 2008
Test globale 1.   Il test globale è avviato solo dopo che la Commissione abbia dichiarato che ritiene il livello di riuscita dei test di cui all’ del regolamento (CE) n. 189/2008 sufficiente per iniziare tale test. 2.   Sarà effettuato un test globale inteso a confermare in particolare l’attuazione, da parte della Commissione e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, delle disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. 3.   Il test globale è eseguito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ per l’N.SIS II e dalla Commissione per il SIS II centrale. 4.   Il test globale segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione. 5.   Il test globale si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione. 6.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio definiscono i criteri per determinare se sono state attuate le disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e se il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. 7.   I risultati del test sono esaminati in base ai criteri di cui al paragrafo 6 dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio e dalla Commissione. I risultati del test sono convalidati in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006. 8.   Possono partecipare al test globale gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.
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