Art. 1

Scopo generale

In vigore dal 24 ott 2008
Scopo generale 1.   Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 (SIS 1+), è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d’informazione Schengen II (SIS II), l’istituzione, l’esercizio e l’uso del quale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006. 2.   In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabilite nel presente regolamento, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come un unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.
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Scopo generale (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/1104) — Testo vigente | Portale Normativo