Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 ott 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«SIS II centrale» l’unità di supporto tecnico del SIS II contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II», più un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);
b)
«C.SIS» l’unità di supporto tecnico del SIS 1+ contenente la banca dati di riferimento del SIS 1+ e l’interfaccia nazionale uniforme (N.COM);
c)
«N.SIS» il sistema nazionale del SIS 1+, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS;
d)
«N.SIS II» il sistema nazionale del SIS II, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale;
e)
«convertitore» uno strumento tecnico che consente una comunicazione coerente e affidabile tra il C.SIS e il SIS II centrale, assicurando le funzioni previste all’, paragrafo 3;
f)
«test globale» il test di cui all’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006;
g)
«test sullo scambio di informazioni supplementari» test funzionali tra gli uffici Sirene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1104:oj#art-2