Art. 9

Test sullo scambio di informazioni supplementari

In vigore dal 24 ott 2008
Test sullo scambio di informazioni supplementari 1.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono test funzionali Sirene. 2.   La Commissione mette a disposizione il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo scambio di informazioni supplementari. 3.   Il test sullo scambio di informazioni supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. 4.   Esso si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. 5.   I risultati del test sono analizzati dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. 6.   Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.
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