Art. 11
Migrazione dal SIS 1+ al SIS II
In vigore dal 24 ott 2008
Migrazione dal SIS 1+ al SIS II
1. Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale.
2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2.
3. La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II consiste nel caricamento dei dati dell’N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II, seguito da una transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per ciascuno Stato membro. La migrazione segue uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.
4. La Commissione fornisce assistenza per il coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione.
5. La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all’, paragrafo 7.
Storico versioni
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