Art. 13
Cooperazione
In vigore dal 24 ott 2008
Cooperazione
1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente regolamento secondo le rispettive responsabilità.
2. La Commissione fornisce in particolare il necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la migrazione dell’N.SIS II.
3. Gli Stati membri forniscono in particolare il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica dell’infrastruttura provvisoria per la migrazione.
Storico versioni
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