Art. 13

Cooperazione

In vigore dal 24 ott 2008
Cooperazione 1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente regolamento secondo le rispettive responsabilità. 2.   La Commissione fornisce in particolare il necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la migrazione dell’N.SIS II. 3.   Gli Stati membri forniscono in particolare il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica dell’infrastruttura provvisoria per la migrazione.
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