Art. 14

Tenuta dei registri nel SIS II centrale

In vigore dal 24 ott 2008
Tenuta dei registri nel SIS II centrale 1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati. 2.   I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati. 3.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. 4.   I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso. 5.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.
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