Art. 15

Costi

In vigore dal 24 ott 2008
Costi 1.   I costi inerenti alla migrazione, al test globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea. 2.   I costi afferenti la migrazione, le prove, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato membro interessato. 3.   I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, sono sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen.
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