Art. 15
Costi
In vigore dal 24 ott 2008
Costi
1. I costi inerenti alla migrazione, al test globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
2. I costi afferenti la migrazione, le prove, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato membro interessato.
3. I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, sono sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen.
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