Art. 4
Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali
In vigore dal 22 ott 2008
Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali
1. Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati. Sono trasmesse con le seguenti frequenze:
a)
annuale, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato B;
b)
mensile, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato C;
c)
mensile a breve termine, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato D.
2. I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell’allegato A (Chiarimenti terminologici).
3. I dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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