Art. 4

Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali

In vigore dal 22 ott 2008
Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali 1.   Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati. Sono trasmesse con le seguenti frequenze: a) annuale, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato B; b) mensile, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato C; c) mensile a breve termine, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato D. 2.   I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell’allegato A (Chiarimenti terminologici). 3.   I dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/1099) — Testo vigente | Portale Normativo