Art. 3
Fonti dei dati
In vigore dal 22 ott 2008
Fonti dei dati
1. Nel rispetto dei principi della riduzione degli oneri per i rispondenti e della semplificazione amministrativa, gli Stati membri elaborano dati sui prodotti energetici e sui loro aggregati nella Comunità a partire dalle seguenti fonti:
a)
indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori e i commercianti di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici;
b)
altre indagini statistiche condotte presso gli utilizzatori finali di energia nei settori dell’industria manifatturiera e dei trasporti, nonché in altri settori, comprese le famiglie;
c)
altre procedure di stima statistica o altre fonti, comprese le fonti amministrative, come i regolatori dei mercati dell’elettricità e del gas.
2. Gli Stati membri fissano disposizioni dettagliate in merito alla rilevazione, presso le imprese e da altre fonti, dei dati necessari per le statistiche nazionali di cui all’.
3. L’elenco delle fonti dei dati può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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