Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie quali definite all’, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
b)
«produzione di statistiche» la produzione di statistiche quale definita all’, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
c)
«Commissione (Eurostat)» l’autorità comunitaria quale definita all’, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
d)
«prodotti energetici» i combustibili, l’energia termica, l’energia rinnovabile, l’energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia;
e)
«aggregati» i dati aggregati a livello nazionale sul trattamento o sull’uso dei prodotti energetici, segnatamente la produzione, gli scambi, le scorte, la trasformazione, i consumi e le caratteristiche strutturali del sistema energetico, quali le capacità installate per la generazione di energia elettrica o le capacità di produzione per i prodotti petroliferi;
f)
«qualità dei dati» i seguenti aspetti della qualità statistica: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità, coerenza e completezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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