Art. 5
Trasmissione e diffusione
In vigore dal 22 ott 2008
Trasmissione e diffusione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all’.
2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati.
3. Le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali possono essere modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può concedere esenzioni o deroghe supplementari secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti.
5. La Commissione (Eurostat) diffonde statistiche annuali dell’energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.
Storico versioni
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