Art. 6
Valutazione della qualità e relazioni
In vigore dal 22 ott 2008
Valutazione della qualità e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ogni ragionevole sforzo è compiuto per garantire la coerenza tra i dati sull’energia dichiarati conformemente all’allegato B e i dati dichiarati conformemente alla decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (12).
3. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di valutazione della qualità:
a)
«pertinenza» il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
b)
«accuratezza» la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
c)
«tempestività» l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto;
d)
«puntualità» l’intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo in cui avrebbero dovuto essere forniti;
e)
«accessibilità» e «chiarezza» le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
f)
«comparabilità» la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
g)
«coerenza» la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
4. Ogni cinque anni gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate.
5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le inviano, al fine di consentirle di valutare la qualità dei dati trasmessi, una relazione contenente ogni pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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