Art. 13
Contratto di utilizzazione (leasing)
In vigore dal 24 set 2008
Contratto di utilizzazione (leasing)
1. Fatto salvo l’, lettera c), un vettore aereo comunitario può avere a propria disposizione uno o più aeromobili utilizzati in base a un contratto di dry lease o wet lease. I vettori aerei comunitari possono liberamente impiegare aeromobili immatricolati nella Comunità in base a contratti di wet lease, salvo quando ciò comporti rischi per la sicurezza. La Commissione deve garantire che l’attuazione di tale disposizione sia ragionevole, proporzionata e fondata su considerazioni legate alla sicurezza.
2. Un contratto di dry lease sottoscritto da un vettore aereo comunitario o un contratto di wet lease in cui il vettore aereo comunitario è il locatario dell’aeromobile oggetto del contratto è soggetto ad approvazione preventiva conformemente al diritto comunitario o nazionale applicabile in materia di sicurezza aerea.
3. Un vettore aereo comunitario che sottoscrive con un’altra impresa un contratto di wet lease per aeromobili immatricolati in un paese terzo ottiene l’approvazione preventiva per l’esercizio dall’autorità competente per il rilascio delle licenze. L’autorità competente può concedere l’approvazione se:
a)
il vettore aereo comunitario dimostra in modo convincente all’autorità competente che sono rispettate tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel diritto comunitario o nazionale; e
b)
una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
i)
il vettore aereo comunitario giustifica tale contratto di utilizzazione con esigenze eccezionali, nel qual caso può essere concessa un’approvazione per un periodo massimo di sette mesi che può essere prorogata una volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sette mesi;
ii)
il vettore aereo comunitario dimostra che il contratto di utilizzazione è necessario per soddisfare esigenze di capacità stagionali, che non possono essere ragionevolmente soddisfatte attraverso un contratto di utilizzazione di un aeromobile immatricolato nella Comunità, nel qual caso l’approvazione può essere prorogata;
iii)
il vettore aereo comunitario dimostra che il contratto di utilizzazione è necessario per superare difficoltà operative e non è possibile o ragionevole un contratto di utilizzazione di un aeromobile immatricolato nella Comunità, nel qual caso l’ approvazione è limitata alla durata strettamente necessaria per il superamento delle difficoltà.
4. L’autorità competente può subordinare l’approvazione a determinate condizioni. Tali condizioni fanno parte del contratto di wet lease.
L’autorità competente può rifiutare di concedere un’approvazione in mancanza di reciprocità in materia di contratti di wet lease tra lo Stato membro interessato o la Comunità e lo Stato terzo in cui l’aereo oggetto del contratto è immatricolato.
L’autorità competente informa gli Stati membri interessati circa le approvazioni da essa concesse per contratti di wet lease di aeromobili immatricolati in un paese terzo.
Storico versioni
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