Art. 12
Immatricolazione
In vigore dal 24 set 2008
Immatricolazione
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo comunitario sono immatricolati, a scelta dello Stato membro la cui autorità competente rilascia la licenza d’esercizio, nel registro nazionale di detto Stato o nella Comunità.
2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, conformemente al paragrafo 1, l’autorità competente accetta di immatricolare nel suo registro nazionale, senza richiedere il pagamento di diritti discriminatori e senza indugio, gli aeromobili di proprietà di cittadini di altri Stati membri e i trasferimenti dai registri aeronautici di altri Stati membri. Oltre alle normali spese di immatricolazione non viene applicato alcun diritto per il trasferimento di un aeromobile.
Storico versioni
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