Art. 14

Diritto di essere ascoltato

In vigore dal 24 set 2008
Diritto di essere ascoltato L’autorità competente per il rilascio della licenza, all’atto di adottare una decisione di sospensione o di revoca della licenza d’esercizio di un vettore aereo comunitario, provvede a dare a quest’ultimo l’opportunità di essere ascoltato, tenendo conto della necessità, in alcuni casi, di una procedura d’urgenza.
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