Art. 15
Fornitura di servizi aerei intracomunitari
In vigore dal 24 set 2008
Fornitura di servizi aerei intracomunitari
1. I vettori aerei comunitari hanno la facoltà di prestare servizi aerei intracomunitari.
2. Gli Stati membri si astengono dall’assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione. Gli Stati membri non chiedono ai vettori aerei comunitari di fornire alcun documento o informazione che questi ultimi abbiano già presentato all’autorità competente per il rilascio delle licenze, a condizione che le pertinenti informazioni possano essere ottenute dall’autorità competente per il rilascio delle licenze a tempo debito.
3. Qualora la Commissione riscontri, sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell’, paragrafo 2, che la licenza d’esercizio rilasciata a un vettore aereo comunitario non sia conforme ai requisiti del presente regolamento, essa trasmette i suoi rilievi all’autorità competente che ha rilasciato la licenza, la quale trasmette le sue osservazioni alla Commissione entro quindici giorni lavorativi.
Qualora la Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, confermi la non conformità della licenza d’esercizio oppure non abbia ricevuto osservazioni da tale autorità, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, essa adotta la decisione di chiedere all’autorità competente per il rilascio delle licenze di adottare le misure correttive appropriate o di sospendere o revocare la licenza d’esercizio.
La decisione fissa la data entro cui le misure o azioni correttive dell’autorità competente per il rilascio delle licenze devono essere attuate. Se le misure o azioni correttive non sono state attuate entro tale data, il vettore aereo comunitario non ha la facoltà di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 1.
Il vettore aereo comunitario può riprendere l’esercizio dei suoi diritti ai sensi del paragrafo 1 una volta che l’autorità competente per il rilascio delle licenze abbia notificato alla Commissione che le misure correttive sono state attuate e che l’autorità competente per il rilascio delle licenze ha verificato la loro attuazione.
4. Nell’effettuazione dei servizi aerei intracomunitari, ai vettori aerei della Comunità è consentito di combinare più servizi aerei e di stipulare accordi di code sharing fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza che si applicano alle imprese.
Con il presente regolamento sono abrogate tutte le limitazioni alla libertà dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri.
5. In deroga alle disposizioni contenute negli accordi bilaterali fra Stati membri, e fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza applicabili alle imprese, gli Stati membri interessati consentono ai vettori aerei comunitari di combinare servizi aerei e di stipulare accordi di code sharing con qualsiasi vettore aereo sui servizi aerei verso, da e attraverso qualsiasi aeroporto del loro territorio da o verso qualsiasi punto nei paesi terzi.
Nell’ambito dell’accordo bilaterale in materia di servizi aerei con il paese terzo interessato, uno Stato membro può imporre limitazioni sugli accordi di code sharing tra vettori aerei comunitari ed extracomunitari specie se il paese terzo interessato non consente analoghe opportunità commerciali ai vettori aerei comunitari che operano dallo Stato membro interessato. Nel far ciò, gli Stati membri assicurano che le limitazioni imposte in virtù di tali accordi non limitino la concorrenza e siano non discriminatorie tra vettori aerei comunitari e che non siano più restrittive del necessario.
Storico versioni
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