Art. 10
Decisione sul rilascio di una licenza d’esercizio
In vigore dal 24 set 2008
Decisione sul rilascio di una licenza d’esercizio
1. L’autorità competente per il rilascio delle licenze decide sulla richiesta quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili. La decisione viene comunicata al richiedente. Ogni decisione di diniego deve recare l’indicazione dei motivi.
2. Le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca di una licenza d’esercizio sono rese pubbliche dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze, che ne informano la Commissione.
3. Un elenco delle decisioni delle autorità competenti per il rilascio delle licenze in merito al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle licenze d’esercizio è pubblicato una volta all’anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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