Art. 8

Validità di una licenza d’esercizio

In vigore dal 24 set 2008
Validità di una licenza d’esercizio 1.   La licenza d’esercizio resta valida finché il vettore aereo comunitario soddisfa le prescrizioni del presente capo. A richiesta, il vettore aereo comunitario deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento all’autorità competente per il rilascio delle licenze che soddisfa tutte le prescrizioni del presente capo. 2.   L’autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo e, in ogni caso, riesamina l’osservanza di tali prescrizioni nei seguenti casi: a) due anni dopo il rilascio di una nuova licenza d’esercizio; b) qualora si sospetti un potenziale problema; o c) su richiesta della Commissione. Qualora sospetti che i problemi finanziari di un vettore aereo comunitario possano pregiudicare la sicurezza del suo esercizio, l’autorità competente per il rilascio delle licenze informa immediatamente l’autorità competente per il COA. 3.   La licenza d’esercizio deve costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma qualora un vettore aereo comunitario: a) non abbia iniziato l’attività entro sei mesi dal rilascio della licenza d’esercizio; b) abbia sospeso l’attività per oltre sei mesi; oppure c) che sia stato abilitato in base all’, paragrafo 3, primo comma, intenda esercitare attività con aeromobili di dimensioni superiori ai valori limite di cui all’, paragrafo 3, oppure non soddisfi più le condizioni finanziarie ivi stabilite. 4.   I vettori aerei comunitari presentano alle autorità competenti per il rilascio delle licenze i propri bilanci certificati entro sei mesi dall’ultimo giorno del relativo esercizio finanziario salvo diversa disposizione del diritto nazionale. Nel corso dei primi due anni di esercizio di un vettore aereo comunitario, a richiesta i dati di cui al punto 3 dell’allegato I sono messi a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle licenze. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i risultati finanziari di un vettore aereo comunitario al quale ha rilasciato una licenza d’esercizio, chiedendo le informazioni pertinenti. Nel quadro di tale verifica, il vettore aereo comunitario in questione aggiorna i dati di cui al punto 3 dell’allegato I e li trasmette, a richiesta, all’autorità competente per il rilascio delle licenze. 5.   I vettori aerei comunitari notificano all’autorità competente per il rilascio delle licenze: a) in anticipo i programmi relativi all’attivazione di un nuovo servizio aereo verso un continente o una regione del mondo che non erano precedentemente serviti o a qualunque altra modifica sostanziale della portata della loro attività inclusi, tra gli altri, cambiamenti del tipo o numero di aeromobili utilizzati; b) in anticipo eventuali fusioni o acquisizioni previste; e c) entro quattordici giorni qualsiasi cambiamento di proprietà di qualunque quota azionaria che rappresenti il 10 % o più del capitale complessivo del vettore aereo comunitario o della sua società madre o della società che in ultima istanza lo controlla. 6.   Qualora le autorità competenti per il rilascio delle licenze ritengano che i cambiamenti notificati ai sensi del paragrafo 5 abbiano significative ripercussioni sulle finanze del vettore aereo comunitario, richiedono la presentazione di un piano economico riveduto che riporti detti cambiamenti e comprenda un periodo di almeno dodici mesi dalla data di attuazione, nonché i dati di cui all’allegato I, punto 2, in aggiunta alla informazioni da fornire a norma del paragrafo 4. Le autorità competenti per il rilascio delle licenze adottano una decisione sul piano economico riveduto che stabilisce se il vettore può far fronte ai suoi impegni effettivi e potenziali durante detto periodo di dodici mesi. Tale decisione è adottata entro tre mesi dalla data in cui hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. 7.   L’autorità competente per il rilascio delle licenze decide se le licenze d’esercizio che ha rilasciato a vettori aerei comunitari debbano formare oggetto di una richiesta di conferma nel caso di cambiamenti di uno o più elementi che influiscono sulla situazione giuridica di un vettore comunitario e, in particolare, in caso di fusione o acquisizione. 8.   I paragrafi 4, 5 e 6 non si applicano ai vettori aerei comunitari che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOM inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori comunitari devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o di fornire, a richiesta dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, le informazioni pertinenti ai fini della verifica di cui all’, paragrafo 2. Tuttavia l’autorità competente per il rilascio delle licenze può applicare le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 ai vettori aerei comunitari da essa abilitati che effettuano servizi aerei di linea o il cui volume di affari supera i 3 milioni di EUR all’anno.
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