Art. 9
Sospensione e revoca di una licenza d’esercizio
In vigore dal 24 set 2008
Sospensione e revoca di una licenza d’esercizio
1. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i risultati finanziari di un vettore aereo comunitario da essa abilitato. Sulla base della propria verifica l’autorità sospende o revoca la licenza d’esercizio qualora giunga alla conclusione che tale vettore aereo comunitario non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi. Tuttavia, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare una licenza provvisoria di durata non superiore a dodici mesi in attesa della ristrutturazione finanziaria di un vettore aereo comunitario, purché non sussistano pericoli per la sicurezza, tale licenza temporanea rifletta, ove previsto, ogni modifica del COA e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro tale periodo di tempo.
2. Qualora sussistano chiari segnali dell’esistenza di problemi di natura finanziaria oppure qualora siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga nei confronti di un vettore aereo comunitario a cui abbia rilasciato una licenza, l’autorità competente per il rilascio delle licenze procede senza indugio a una valutazione approfondita della situazione finanziaria e sulla base dei risultati riesamina la conformità della licenza d’esercizio alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un periodo di tre mesi.
L’autorità competente per il rilascio delle licenze informa la Commissione delle sue decisioni in relazione allo stato della licenza d’esercizio.
3. Qualora i bilanci certificati di cui all’, paragrafo 4, non siano stati trasmessi entro il termine ultimo indicato in tale articolo, l’autorità competente per il rilascio delle licenze chiede senza inutili indugi al vettore aereo comunitario di farle pervenire i bilanci certificati.
Se i bilanci certificati non sono trasmessi entro un mese, la licenza d’esercizio può essere sospesa o revocata.
4. L’autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza d’esercizio qualora il vettore aereo comunitario le trasmetta deliberatamente e temerariamente informazioni false su un elemento sostanziale.
5. In caso di sospensione o ritiro del COA di un vettore aereo comunitario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca immediatamente la licenza d’esercizio di quel vettore.
6. L’autorità competente per il rilascio delle licenze può sospendere o revocare la licenza d’esercizio di un vettore aereo comunitario qualora questi non soddisfi più i requisiti di onorabilità di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1008:oj#art-9