Art. 7
Prova di onorabilità
In vigore dal 24 set 2008
Prova di onorabilità
1. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, se alle persone che gestiscono l’attività dell’impresa effettivamente e in modo continuato è richiesta la presentazione di prove relative alla moralità o all’assenza di dichiarazione di fallimento, l’autorità competente per il rilascio delle licenze accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
2. Se lo Stato membro di origine o lo Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente non rilascia i documenti di cui al paragrafo 1, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata, o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne prestata dall’interessato dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente. Tale autorità, notaio o organo professionale qualificato, rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
3. L’autorità competente per il rilascio delle licenze può esigere che i documenti o gli attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 siano presentati non oltre tre mesi dalla data del loro rilascio.
Storico versioni
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