Art. 4
Condizioni per il rilascio di una licenza d’esercizio
In vigore dal 24 set 2008
Condizioni per il rilascio di una licenza d’esercizio
L’autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che questa:
a)
abbia il principale centro di attività in tale Stato membro;
b)
sia titolare di un COA valido rilasciato da un’autorità nazionale dello stesso Stato la cui autorità competente per il rilascio delle licenze è responsabile per il rilascio, il rifiuto, la revoca o la sospensione della licenza d’esercizio del vettore aereo comunitario;
c)
abbia nella propria disponibilità uno o più aeromobili, siano essi di sua proprietà oppure impiegati in base a un contratto di dry lease;
d)
la sua attività principale consista nella prestazione di servizi aerei, oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, o la riparazione e manutenzione di aeromobili;
e)
la sua struttura aziendale consenta all’autorità competente per il rilascio delle licenze di applicare le disposizioni di cui al presente capo;
f)
gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;
g)
rispetti le condizioni finanziarie di cui all’;
h)
rispetti i requisiti in materia di copertura assicurativa di cui all’ e al regolamento (CE) n. 785/2004; e
i)
rispetti le condizioni di onorabilità di cui all’.
Storico versioni
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