Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 set 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«licenza d’esercizio», un’abilitazione, rilasciata dall’autorità competente per il rilascio delle licenze a un’impresa, che consente di operare servizi aerei, secondo le modalità indicate nell’abilitazione stessa;
2)
«autorità competente per il rilascio delle licenze», un’autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di rilasciare, rifiutare, revocare o sospendere una licenza d’esercizio conformemente alle disposizioni del capo II;
3)
«impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica propria o meno;
4)
«servizio aereo», un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta;
5)
«volo», la partenza da un aeroporto determinato verso un aeroporto di destinazione determinato;
6)
«volo locale», un volo che non comporta il trasporto di passeggeri, posta e/o merci tra differenti aeroporti o altri punti di atterraggio autorizzati;
7)
«aeroporto», qualsiasi zona di uno Stato membro appositamente attrezzata ai fini dei servizi aerei;
8)
«certificato di operatore aereo (COA)», un certificato rilasciato a un’impresa in cui si attesti che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione necessarie ad assicurare lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle operazioni specificate nel documento stesso, come previsto nelle pertinenti disposizioni del diritto comunitario o nazionale applicabile;
9)
«controllo effettivo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:
a)
del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;
b)
dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa;
10)
«vettore aereo», un’impresa in possesso di una licenza d’esercizio valida o altro documento equivalente;
11)
«vettore aereo comunitario», un vettore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da un’autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del capo II;
12)
«piano economico», una descrizione dettagliata delle attività commerciali che il vettore aereo intende svolgere nel periodo in questione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del mercato previsto e gli investimenti da effettuare, comprese le implicazioni economiche e finanziarie di tali attività;
13)
«servizio aereo intracomunitario», un servizio aereo prestato all’interno della Comunità;
14)
«diritto di traffico», il diritto di prestare un servizio aereo tra due aeroporti comunitari;
15)
«vendita del solo posto», la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati o noleggiatori, di posti cui non siano abbinati altri servizi come ad esempio l’alloggio;
16)
«servizio aereo di linea», una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a)
su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
b)
i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
—
in base a un orario pubblicato, oppure
—
con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
17)
«capacità», il numero di posti o la capacità di carico offerti al pubblico su un servizio aereo di linea nell’arco di un determinato periodo;
18)
«tariffe aeree passeggeri», il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;
19)
«tariffe aeree merci», il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;
20)
«Stato membro interessato o Stati membri interessati», lo Stato membro o gli Stati membri entro il quale o tra i quali si effettua un servizio aereo;
21)
«Stato membro coinvolto o Stati membri coinvolti», lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e lo Stato membro o gli Stati membri in cui il vettore aereo o i vettori aerei che esercitano il servizio hanno ottenuto la licenza;
22)
«conurbazione», un’area urbana comprendente alcune città che, attraverso la crescita della popolazione e l’espansione urbana, si sono fisicamente unite a formare un’unica area edificata;
23)
«conti di gestione», esposizione dettagliata delle entrate e dei costi di un vettore aereo per il periodo in questione, comprendente una scomposizione in attività legate al trasporto aereo e altre attività, nonché in elementi pecuniari e non pecuniari;
24)
«contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)», un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del locatario;
25)
«contratto di wet lease (noleggio con equipaggio)», un contratto tra vettori aerei in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del locatore;
26)
«principale centro di attività», la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nello Stato membro in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo compresa la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, del vettore aereo comunitario.
Storico versioni
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