Art. 3

Licenza d’esercizio

In vigore dal 24 set 2008
Licenza d’esercizio 1.   Le imprese stabilite nella Comunità non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a meno che non abbiano ottenuto la licenza d’esercizio appropriata. Un’impresa che soddisfa le prescrizioni del presente capo ha il diritto al rilascio della licenza d’esercizio. 2.   L’autorità competente per il rilascio delle licenze non rilascia né mantiene in vigore le licenze d’esercizio nei casi in cui non siano osservate le prescrizioni del presente capo. 3.   Fatta salva ogni altra disposizione di diritto comunitario, nazionale o internazionale applicabile, le seguenti categorie di servizi aerei non sono soggette all’obbligo del possesso di una licenza d’esercizio valida: a) servizi aerei prestati mediante aeromobili non motorizzati e/o aeromobili motorizzati ultraleggeri; e b) voli locali.
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Licenza d’esercizio (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1008) — Testo vigente | Portale Normativo