Art. 9
Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla HPAI
In vigore dal 8 ago 2008
Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla HPAI
1. Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da HPAI quando tale malattia non è stata presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento per un periodo di almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale.
2. Quando si verifica un focolaio di HPAI in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne da HPAI qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
per lottare contro la malattia si è proceduto a una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;
b)
si è effettuata la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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